Art. 4.
(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi).

      1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      2. Il Segretariato generale:

          a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;

          b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;

          c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.

      3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all'attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.
      5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito

 

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il parere del COMIS e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
      6. L'organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.